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Consiglio di Stato. Ribadita facoltà delle Regioni a revisione pianta organica
Nuova sentenza del Consiglio di Stato sulla possibilità o meno per le Regioni di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie di un comune, istituendo una nuova sede farmaceutica con il criterio della distanza, senza effettuare alcuna autonoma istruttoria, ma avvalendosi delle risultanze del comune stesso.
16 MAR - Il Consiglio di Stato, in data 9 febbraio 2011 con sentenza n. 862, ha recepito ancora una volta la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea n. 570 del 1 giugno 2010 in base alla quale la stessa Corte aveva sospeso l’autonoma questione di legittimità sollevata dalla V sezione del Consiglio di Stato a seguito di un ricorso in appello in materia di pianta organica delle farmacie.
La fattispecie verteva sul potere della Regione Lombardia di autorizzare o meno il trasferimento di un esercizio farmaceutico a distanza non consentita dalla normativa.
Il Consiglio di Stato, quindi, ha dichiarato che è legittimo il provvedimento della Regione che, avvalendosi della deroga al criterio della popolazione stabilito dall’art. 104, r.d. n. 1265/1934 (Tuls), nella modifica introdotta dall’art. 2 della I. n. 362/1991, ravvisando l’esistenza delle particolari esigenze dell’assistenza farmaceutica, ha istituito una nuova sede farmaceutica anche se il nuovo esercizio è localizzato a poco meno di tre chilometri da quello già esistente.
In base alla richiamata giurisprudenza comunitaria, difatti spetta al giudice nazionale verificare se le regole che pongono limiti all’apertura di farmacie sono compatibili a consentire l’erogazione di un servizio adeguato con l’obbiettivo di contemperare le riserve stabilite dal legislatore in favore dei farmacisti con tutela della salute pubblica.
La Regione con la citata sentenza può legittimamente procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie di un comune, istituendo una nuova sede farmaceutica con il criterio della distanza, senza effettuare alcuna autonoma istruttoria, ma avvalendosi delle risultanze del comune stesso. |
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