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aldo75 Esperto

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 Sesso:  Età: 45 Registrato: 19/03/11 20:19 Messaggi: 76
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Anteprima manovra. Ecco le possibili misure per la sanità allo studio del Governo
Nelle prime bozze del decreto: farmaci di fascia C anche fuori delle farmacie e pianta organica fissata a 4.000 ab. per farmacia; cancellazione degli Ordini a partire dall’agosto prossimo se nel frattempo non si sarà fatta la riforma.
Rivoluzione in farmacia
La vera novità della manovra, tuttavia, potrebbe stare nella rivoluzione dell’attuale normativa delle farmacie, con misure dirompenti sia per le regole vigenti per l’apertura di nuove farmacie sia per la vendita dei medicinali di fascia C.
Cambia il quorum per aprire le farmacie. In particolare il decreto allo studio del Governo prevede che il quorum per l’apertura di una nuova farmacia sia fissato a una farmacia ogni 4.000 abitanti, mentre oggi esistono due riferimenti, una ogni 4.000 nei comuni nei comuni con più di 12.500 abitanti e una ogni 5.000 abitanti nei comuni con meno di 12.500 abitanti. Viene inoltre previsto che gli abitanti eccedenti i 4.000 siano immediatamente valevoli per il quorum ai fini dell’apertura di un’altra farmacia. In sostanza, superata la soglia di 4.000, anche un solo abitante in più dà diritto ad aprire una seconda farmacia nello stesso comune, mentre oggi, per superare il quorum, serve che il numero di abitanti in più sia almeno pari alla metà di quello dei tetti (quindi 2.000 in più per i comuni più piccoli e 2.500 in più rispetto al quorum per i comuni più grandi).
La fascia C con ricetta anche fuori dalla farmacia. Altra novità quella dei farmaci di fascia C con obbligo di ricetta che, ad esclusione di quelli inseriti nella lista degli stupefacenti e di quelli con ricetta non ripetibile, potranno essere venduti anche nelle parafarmacie e nei corner abilitati della grande distribuzione.
Ordini professionale: o riforma entro agosto 2012 o cancellazione
C’è infine una stretta alla riforma degli ordini professionali che dovrà avvenire tassativamente con apposito Dpr entro l’agosto 2012, come già previsto dalla legge di stabilità. La novità inserita nel decreto Monti è che, se la riforma non sarà fatta, gli ordini decadranno automaticamente venendo a cessare tutte le normative che attualmente li regolano.
In attesa di capire se i provvedimenti saranno modificati, cancellati, approvati tramite decreto oppure messi in legge delega puo' essere utile ed interessante approfondire con i riferimenti normativi:
1) Bozza ipotesi decreto sviluppo
articolo 7
2) Definizione fascia c
art 8 comma 10 lettera c) legge 24 dicembre 1993 n 537
3) Esclusione Stupefacenti
art 45 decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990 n 309
4) Esclusione Ricetta non ripetibile
art 89 decreto legislativo 219 2006
5) Definizione esercizi e modalita' di vendita
art 5 legge 248 agosto 2006
Mi pare di poter interpretare che
- Non vi e' alcuna limitazione alla dispensazione di fascia c in base alla proprieta' degli esercizi
-Le benzodiazepine, ancorche' esitabili con ricetta ripetibile, non possono essere vendute in parafarmacia in quanto inserite in tabella II sez.b
- Non vi e' alcun riferimento al prezzo libero dei medicinali di fascia c che almeno per ora dovrebbe restare fisso
- Non vi e' alcun riferimento all'ingresso di capitali nelle proprieta' delle farmacie
-Quanto al concorso straordinario per titoli
non vi e' alcun punteggio maggiorazione o riserva per i farmacisti titolari di parafarmacia
non vi sono piu' maggiorazioni per i rurali sussidiati ne vi sono riserve per i farmacisti under 40 _________________ Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno
Presidente Agifar Salerno |
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galeno75 Appassionato

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Bozza aggiornata, dovrebbe essere definitiva
in firma dal Presidente della Repubblica:
articolo 32
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, possono essere venduti anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291.
2. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. In materia di ampliamento e potenziamento della rete delle farmacie, il secondo e il terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 4.000 abitanti.
La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui a! secondo comma, è calcolata ai fini dell'apertura di una ulteriore farmacia se l'eccedenza supera le duemila unità".
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità sanitaria competente adotta il provvedimento di revisione straordinaria della pianta organica.
6. Entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 5, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sede farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti disponibili per l'esercizio da parte di privati, fatte salve quelle per le quali sia già stata espletata la prova concorsuale. La partecipazione al concorso straordinario è riservata ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale.
7. All'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: "Nel caso di concorso per l'assegnazione di farmacie disponibili, i farmacisti non titolari di farmacia, possono concorrere per la gestione associata, sommando ai titoli posseduti
Modifiche:
- Tutela centri minori con soglia 15000ab. per concessione fascia c alle parafarmacie
- Modifica quorum da secco a frazione di 2000 per apertura nuova sede. |
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aldo75 Esperto

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Manovra. Novità: "Prezzi scontati per tutti i farmaci liberalizzati". In anteprima il testo del decreto firmato da Napolitano
La sorpresa nel testo del decreto appena firmato da Napolitano. Farmacie, parafarmacie e corner potranno fare sconti sui farmaci di fascia C liberalizzati. Compresi quelli con ricetta. Liberalizzazione vendita solo sopra i 15 mila abitanti. Ma nessuna modifica al tetto per aprire nuove farmacie.
Ci siamo. Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto legge anti-crisi che verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna. Per la sanità si conferma quanto anticipato. Nessuna anticipazione dei tagli ma aumento dell’addizionale Irpef nelle Regioni dallo 0,9 all’1,23%.
Ma la vera novità sta nelle norme per le farmacie. Verso le quali scattano le liberalizzazioni di vendita per i medicinali di fascia C con obbligo di ricetta (esclusi però i circa 470 farmaci dell’elenco stupefacenti o con ricetta non ripetibile) e solo nei Comuni sopra i 15 mila abitanti. vengono però fissati nuovi requisiti per poter vendere questi farmaci, requisiti che saranno fissati con decreto del ministro della Salute, previa intesa in Stato Regioni.
Mentre non cambia il rapporto “farmacia/abitante” per l’apertura di nuove farmacie, che resta quindi fissato sui limiti attuali, determinati in una farmacia ogni 4.000 nei Comuni con più di 12.500 abitanti e una ogni 5.000 abitanti nei comuni con meno di 12.500 abitanti.
Sconti su tutti i farmaci venduti. E poi la novità assoluta, di cui non si era mai parlato nei giorni scorsi: farmacie, parafarmacie e corner potranno fare sconti su tutti i farmaci liberalizzati, compresi quindi anche quelli con obbligo di ricetta (esclusi stupefacenti e ricette non ripetibili), mentre oggi tale possibilità era prevista solo per i farmaci di automedicazione.
Ecco il testo integrale dell’articolo sulle farmacie:
Art. 32
Farmacie
1. In materia di vendita dei farmaci, negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai Piani Sanitari Regionali, in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere venduti anche i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, ad eccezione dei medicinali di cui all’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 291. Con il medesimo decreto, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco, sono definiti gli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario nazionale.
2. Negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita dei medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell’ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell’area commerciale, da strutture in grado di garantire l’inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.
3. Le condizioni contrattuali e le prassi commerciali adottate dalle imprese di produzione o di distribuzione dei farmaci che si risolvono in una ingiustificata discriminazione tra farmacie e parafarmacie quanto ai tempi, alle condizioni, alle quantità ed ai prezzi di fornitura, costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia.
4. E’ data facoltà alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, di praticare liberamente sconti sui prezzi al pubblico su tutti i prodotti venduti, purché gli sconti siano esposti in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. _________________ Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno
Presidente Agifar Salerno |
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ordfarmsa Guru

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Registrato: 19/03/11 12:48 Messaggi: 288
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Manovra. La Camera approva il decreto Monti. Ecco le norme su sanità, farmacie e pensioni
La Camera ha approvato il decreto legge anti-crisi con le modifiche delle Commissioni Bilancio e Finanze. Per la sanità le maggiori novità sulle farmacie (liberalizzazioni più soft). Modifiche anche alle norme sugli Ordini.
16 DIC - Il decreto Monti è stato approvato dalla Camera con 402 voti favorevoli e 75 contrari. Prima di Natale il sì definitivo del Senato.
Per la sanità le novità più importanti riguardano le farmacie e gli ordini professionali.
Ecco una sintesi delle nuove misure per il settore sanitario e per la previdenza.
Finanziamento della sanità. Aumento delle addizionali Irpef regionali (art. 2
Si dispone l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef destinata al finanziamento del Servizio sanitario nazionale dallo 0,9 allo 1,23% per un gettito di 2,085 miliardi di euro e, per un importo corrispondente all'aumento, per le regioni a statuto ordinario viene però prevista la riduzione della compartecipazione all'Iva, anch'essa destinata al finanziamento della sanità (comma 5) e per le regioni a statuto speciale – nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione – l'accantonamento di una quota delle compartecipazioni ai tributi erariali ad esse spettanti (commi 3 e 4). Disposizioni specifiche riguardano poi la Regione siciliana, in quanto ancora partecipe del Fondo sanitario nazionale.
Divieto per gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale si superiore al 50% (invece del 40%) delle spese correnti.
Infine, saranno avviati i lavori per la ridefinizione delle regole del Patto di stabilità interno per le autonomie territoriali.
Farmacie. I farmaci con ricetta resteranno esclusiva delle farmacie. Ministero e Aifa prepareranno una nuovo lista (più limitata dell’attuale) della fascia C con ricetta (art. 32)
Le norme sulle farmacie escono radicalmente cambiate nel nuovo testo approvato.
Con il nuovo testo si stabilisce infatti che i farmaci con obbligo di ricetta, compresi quelli di fascia C, potranno essere venduti solo in farmacia. Mentre quelli a libera vendita saranno individuati dopo che il ministero della Salute e l'Aifa (entro 120 giorni) avranno stilato una lista specifica della fascia C, dove saranno compresi i farmaci per i quali permane l'obbligo della ricetta e che quindi potranno essere venduti solo nelle farmacie. Quelli non compresi nella lista saranno invece liberalizzati.
Esclusi a priori dalla liberalizzazione sono comunque i farmaci della lista stupefacenti, quelli con ricetta non ripetibile, i farmaci del sistema endocrino (pillola anticoncezionale) e quelli somministrabili per via parenterale.
Altra modifica quella alla soglia sotto la quale non scatteranno le liberalizzazioni: scende a 12.500 abitanti contro i 15.000 del decreto.
Prevista poi la possibilità di sconti sui farmaci oggetto del provvedimento e quindi sia su quelli della fascia C con ricetta che restano vendibili solo in farmacia che su quelli che entreranno in libera vendita anche nelle parafarmacie e nei corner della grande distribuzione.
Confermato poi un decreto del ministero della Salute che dovrà fissare, entro 60 giorni, i requisiti strutturale, tecnologici e organizzativi degli esercizi commerciali (parafarmacie e corner) abilitati alla vendita dei nuovi medicinali liberalizzati.
Ordini: confermata la riforma entro il 13 agosto 2012 ma sono fatti salvi i regolamenti professionali (art. 33)
Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali saranno abrogate, con effetto dall’entrata in vigore dell’apposito regolamento governativo, e in ogni caso dalla data del 13 agosto 2012, solo se in contrasto con i principi di liberalizzazione previsti dalla manovra di luglio. Viene quindi scongiurata la abrogazione di fatto degli Ordini in caso di mancata riforma. In proposito, l'emendamento delle Commissioni, prevede inoltre un nuovo comma in base al quale il Governo, entro il 31 dicembre 2012, è tenuto a redigere un testo unico delle disposizioni aventi forza di legge che non risultino abrogate a seguito dell’entrata in vigore del predetto regolamento governativo ovvero a decorrere dalla data del 13 agosto 2012 _________________ |
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