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DDL 3899
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ordfarmsa

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ordfarmsa is offline 

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italy
MessaggioInviato: 19 Mar 2011 18:08:58    Oggetto:  DDL 3899
Descrizione: Una buona base di partenza??
Rispondi citando

ddL 3899 ASSEGNATO alla XII comm senato.
Presentato da deputati del gruppo noi sud.



XVI LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 3899





PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
RUVOLO, GIANNI, PISACANE, ROMANO
Disposizioni in materia di attività professionali dei laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche
Presentata il 24 novembre 2010



indice del documento

Onorevoli Colleghi! — Com’è noto, oggi la professione di farmacista, tenuto anche conto della direttiva 85/432/CEE del Consiglio, del 16 settembre 1985, (successivamente abrogata), recepita con il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 258, ha un più vasto campo d'azione, che non è più esclusivamente quello di dispensatore del farmaco in farmacia.
Uno degli effetti della riforma sull'autonomia didattica degli atenei (introdotta dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, successivamente abrogato, e ora disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270) è stato quello di sancire la specificità dei corsi di laurea in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche (CTF).
Pur in presenza di un ordinamento riformato che prevede corsi di laurea articolati su due livelli (3+2), farmacia e CTF hanno infatti mantenuto la struttura di corsi quinquennali a ciclo unico.
Tale organizzazione, dettata dal rispetto di normative soprannazionali, risponde all'esigenza di garantire una formazione scientifica di altissimo livello a professionisti che, come i laureati in farmacia e in CTF, sono destinati a operare prevalentemente nell'area sanitaria.
Ciò premesso, si pone l'esigenza di prevedere opportunità professionali per i laureati in farmacia e in CTF, allo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e di utilizzare al meglio figure professionali tra le più qualificate nell'ambito dell'ordinamento accademico, ricavandone il massimo ritorno sociale.
In relazione a tale nuova condizione appare giustificato studiare la possibilità di nuove opportunità professionali per i laureati in farmacia, tenuto anche in considerazione che vi sono luoghi e situazioni ove è necessaria una professionalità che abbia specifiche conoscenze chimico-farmacologiche.
La preparazione universitaria e la specifica predisposizione culturale possedute dal farmacista fanno sì che egli sia il professionista deputato a quest'attività.
Per questo motivo con la presente proposta di legge (articolo 1) si ravvisa la necessità di consentire al laureato in farmacia e in CTF la possibilità di operare presso i laboratori privati di analisi cliniche.
Un'altra opportunità è quella di prevedere la presenza di un farmacista nelle strutture riservate ai tossicodipendenti o ai malati affetti da AIDS (articolo 2); l'inserimento del farmacista è indubbiamente utile nelle strutture del Servizio sanitario nazionale preposte ai trattamenti di tali patologie e, in particolare, nei servizi per le tossicodipendenze (SERT).
Di particolare rilevanza risulta, inoltre, l'istituzione del servizio farmaceutico negli istituti penitenziari, al fine di garantire un'adeguata assistenza farmaceutica (con compiti di dispensazione, conservazione e controllo del farmaco oltre che di educazione sanitaria) a favore della popolazione residente, in gran parte oggi tossicodipendente o affetta da AIDS, e di coloro che prestano servizio presso la struttura (agenti di custodia, addetti ai servizi eccetera) (articolo 3).
Un analogo problema emerge all'interno delle case di cura private (articolo 4), con un elevato numero di posti letto. La figura del farmacista in tali realtà è necessaria essendo impensabile consentire che il farmaco, peraltro in elevate quantità, sia gestito da persone non qualificate.
Necessaria appare, inoltre, la presenza del farmacista presso le aree di servizio della rete autostradale, le navi in crociera e i treni a lunga percorrenza (articoli 5 e 6).
Da ultimo è necessario consentire al laureato in farmacia e in CTF (articolo 7), l'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado delle seguenti materie: chimica e tecnologie chimiche, scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.



indice del documento

PROPOSTA DI LEGGE_
Art. 1.
1. Ai laureati in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche è consentito svolgere la professione nei laboratori privati di analisi cliniche.

Art. 2.
1. Presso i servizi per le tossicodipendenze (SERT), istituiti nelle aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 118 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 30 novembre 1990, n. 444, è assicurata la presenza di un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, al quale è affidato il compito di curare l'assistenza farmaceutica dei soggetti assistiti.

Art. 3.
1. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede all'istituzione di un servizio farmaceutico all'interno di ogni istituto penitenziario con una popolazione non inferiore a duecento individui, tra agenti di custodia, personale addetto e detenuti, affidato a un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche con il compito di provvedere all'assistenza farmaceutica.
2. Il servizio istituito ai sensi del comma 1, frazionato per turni, deve essere garantito 24 ore su 24.

Art. 4.
1. Presso le case di cura private con almeno cento posti letto deve essere istituito il servizio di farmacia.
2. Il servizio di farmacia di cui al comma 1 deve essere gestito da un laureato in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche con il compito di procedere all'acquisto e alla conservazione dei farmaci, alla tenuta dei registri, ove richiesti, nonché alle attività di farmacovigilanza.

Art. 5.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attivare dispensari farmaceutici, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, anche se non previsti nella pianta organica, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nelle aree di servizio della rete autostradale.

Art. 6.
1. Sulle navi che svolgono servizio di crociera e sui treni a lunga percorrenza è prevista la presenza di un medico e di un farmacista per garantire l'assistenza sanitaria di emergenza ai passeggeri, nonché per assicurare la disponibilità di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati.

Art. 7.
1. I laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche hanno accesso alle seguenti classi di insegnamento previste dalla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:
a) classe 13/A – chimica e tecnologie chimiche;

b) classe 59/A – scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, nelle scuole secondarie di primo grado;

c) classe 60/A – scienze naturali, chimica e geografia, fotopatologia, entomologia agraria, microbiologia.
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MessaggioInviato: 19 Mar 2011 18:08:58    Oggetto: Adv






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aldo75

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italy
MessaggioInviato: 25 Mar 2011 10:28:40    Oggetto:  
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Rispondi citando

Sicuramente un'ottima base di partenza!!

Certo ci sono lacune ed aspetti da migliorare, ma penso che,
indipendentemente dal ruolo specifico svolto da ogni farmacista ed indipendentemente da come la si pensi su altre "questioni calde" come ad esempio il riordino del servizio farmaceutico,
su questo aspetto e su proposte simili a questo ddl, tutti i colleghi farmacisti dovrebbero essere uniti e stimolare i propri rappresentanti (fofi) e la politica tutta a portare avanti tali iniziative.

_________________
Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno
Presidente Agifar Salerno
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cademo

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MessaggioInviato: 18 Giu 2011 17:59:03    Oggetto:  
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Rispondi citando

Io ritengo che la questione sia effettivamente molto ampia.
Tutta la categoria dovrebbe tendere a migliorare la professione, i nostri organi preposti che possono dialogare apertamente con il Legislatore, e che spesso vengono da esso stesso interpellati, avrebbero dovuto spingere fortemente per inserire la figura del farmacista in tutti quei luoghi dove effettivamente la nostra pesenza puo' fare la differenza per i cittadini : case di cura, case per degenza anziani,treni a lunga percorrenza,navi da crociera, stazioni di servizio,grandi industrie, per non dimenticare i singoli reparti ospedalieri, stadi sportivi, grandi manifestazioni etc......
Ma purtroppo tutto questo non è mai stato a cuore a nessuno, e si è continuato a vedere anche da noi il farmacista tale solo in farmacia, ma non è cosi'.
Io sono farmacista su un treno, su una spiaggia affollata, in mezzo ad un concerto di Vasco, ovunque......
Poi è successa una cosa .... poter esercitarela professione anche fuori dalla farmacia
,molti di noi hanno deciso di farlo ..... era l'unica possibilita'..... tanti colleghi hanno pensato ad un ''tradimento'', mentre era solo la volonta' di essere farmacisti.
Ora invece di osteggiare questi colleghi forse sarebbe il caso di dargli la possibilita' di continuare a fare i farmacisti cercando di difenderli e dargli nuovi mezzi per essere ogni giorno farmacisti
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