ordfarmsa Guru

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Farmacista condannato al risarcimento di 50.000 euro per aver consegnato ad un cliente anziché il farmaco prescritto altro medicinale con diversa concentrazione di principio attivo.
Con ricorso avverso la sentenza di condanna per aver consegnato un medicinale con diversa concentrazione di principio attivo rispetto a quello prescritto e senza nessuna avvertenza chiara e precisa circa le modalità di utilizzazione e somministrazione, il farmacista deduceva che l’acquirente del farmaco era a conoscenza che si trattava di una confezione concentrata di medicinale che andava diluita e che per tale motivo essa era anche economicamente più conveniente.
Aggiungeva, inoltre, che nella confezione consegnata erano contenute le istruzioni per l’uso del farmaco.
La Sentenza (Cass. Civ., Sez. III, n. 15734 del 2 luglio 2010)
La responsabilità del farmacista deve essere esclusa quando lo stesso si attiene alle prescrizioni mediche contenute nella ricetta, che è il documento, compilato dal professionista abilitato, contenente tutte le informazioni necessarie per la dispensa del medicinale.
Il farmacista, invero, non ha il compito di verificare se la posologia del farmaco prescritto sia effettivamente corrispondente alle necessità terapeutiche della cura occorrente, in quanto egli, non abilitato all'esercizio della professione medica, non è tenuto né autorizzato a sindacare il trattamento terapeutico o farmacologico né a controllare l'eventuale dissonanza tra la cura occorrente e le indicazioni della ricetta, a questa avendo l’obbligo di attenersi scrupolosamente.
La legge, piuttosto, impone al farmacista l’obbligo, nell'ipotesi in cui egli abbia ad individuare nella ricetta la prescrizione di sostanze velenose, a dosi non medicamentose o pericolose, di esigere che il sanitario compilatore della ricetta dichiari per iscritto, previa indicazione dello scopo terapeutico perseguito, che la somministrazione avviene sotto la sua responsabilità.
Di conseguenza, la consegna di medicinali senza la ricetta, quando questa è prescritta costituisce certamente comportamento attuato in violazione di specifica disciplina normativa e tale da concretare condotta illecita, sanzionabile civilisticamente in relazione agli eventi di danno, che eventualmente abbia a produrre.
Né, al riguardo, può il farmacista invocare quali scriminanti la consapevole accettazione da parte dell’acquirente del farmaco non prescritto, l’avere egli indicato le modalità di uso o di somministrazione del medicinale ovvero l’essersi affidato al fatto che del prodotto l’acquirente avrebbe saputo fare un uso conforme alle istruzioni contenute nella confezione. _________________ |
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