| aldo75 ha scritto: | Il 14 aprile è stata presentata alla Camera un'interrogazione a firma dell'onorevole Davide Cavallotto (Lega Nord Padania) ed altri rivolta al ministro della Salute, relativa alla regolamentazione dell'attività delle parafarmacie. In particolare, alla luce del decreto legge n. 223 del 2006, riguardante la distribuzione di alcuni farmaci al di fuori delle farmacie, e alla recente audizione dell'Associazione nazionale parafarmacie italiane in Senato, viene chiesto al Governo quale sia l'orientamento sulla questione della liberalizzazione dei farmaci con ricetta (fascia C) e quali iniziative intenda adottare per definire in modo più chiaro il ruolo delle parafarmacie sul territorio nazionale.
IL TESTO
Premesso che:
il recente dibattito svoltosi al Senato a margine del progetto di legge AS 863, a firma Gasparri ed altri, recante «Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico» ha consentito di ritornare sul «problema» della riorganizzazione dell'attività delle parafarmacie, nate, come noto, dalle liberalizzazioni della XV legislatura;
il decreto-legge n. 223 del 2006, noto come Decreto Bersani I, ha infatti stabilito le norme per distribuire alcune tipologie di farmaci (OTC, farmaci da banco senza obbligo di ricetta medica, di cui si può fare pubblicità; SOP, farmaci senza obbligo di ricetta, ma non direttamente accessibili al cliente e non pubblicizzabili) in strutture diverse dalla farmacie. La vendita dei medicinali SOP ed
OTC è stata autorizzata, negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di un farmacista iscritto all'Albo.
Gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che intendano vendere medicinali SOP ed OTC sono obbligati a darne comunicazione al Ministero della Salute ed alla regione in cui ha sede l'esercizio; la comunicazione viene inviata anche al servizio farmaceutico dell'ASL competente per provincia, e all'Ordine deifarmacisti della provincia competente per territorio;
tale riforma ha in sostanza consentito una prima liberalizzazione nel settore della distribuzione dei farmaci. Una seconda liberalizzazione - finalizzata a consentire la vendita al di fuori delle farmacie di tutti i medicinali della cosiddetta «fascia C» (ovvero dei medicinali che non sono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale), anche quelli soggetti ad obbligo di prescrizione - era stata prevista
nella passata legislatura dall'articolo 2 dell'AS 1644 che tuttavia non ha completato il suo iter prima dello scioglimento anticipato delle Camere;
si ricorda che i medicinali di fascia C corrispondono a quei farmaci ritenuti non essenziali, in quanto utilizzati per patologie di lieve entità, o considerate minori, che, quindi, non sono considerati «essenziali» o «salvavita». Con la legge n. 311 del 2004 è inoltre stata individuata una nuova fascia di medicinali, la C-bis, che comprende i medicinali non soggetti a ricetta medica con accesso alla
pubblicità al pubblico (i cosiddetti medicinali di automedicazione); tanto i medicinali di fascia C come quelli di fascia C-bis sono a totale carico del paziente;
le disposizioni del decreto Bersani I sono state oggetto di specifica definizione-attuazione con una circolare del Ministero della salute del 3 ottobre 2006, con la quale è stato stabilito che i nuovi punti vendita, legittimati ad utilizzare la dicitura «parafarmacie», sono tuttavia obbligati a dedicare uno
spazio esclusivo (anche «un singolo scaffale o parte di esso») ai medicinali, per evitare che si confondano con le altre merci;
in particolare, la circolare ha precisato che le parafarmacie: possono consentire il self-service, ma devono garantire la presenza di un farmacista dotato di distintivo per tutto l'orario d'apertura;
devono rispettare le norme su pubblicità, conservazione, contraffazione dei medicinali e l'obbligo di comunicazione di inizio vendita (al Ministero della salute, all'Aifa, ai comuni);
devono aderire al meccanismo di tracciabilità delle confezioni farmaceutiche, altrimenti a gennaio i grossisti non potranno più rifornirli. Attraverso queste regole il Ministero della salute ha, in sostanza, cercato di disciplinare l'attività dei corner farmaceutici soprattutto nella grande distribuzione;
rimane, tuttavia, il problema di definire gli scenari di attività futuri di queste strutture commerciali, nate appunto con lo scopo di gestire la commercializzazione di tutti i farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale, ma poi di fatto «congelate» negli spazi di attività delineati dal decretolegge n. 223 del 2006;
da più parti, infatti, si parla di chiusura delle parafarmacie o, di converso, di una loro
riorganizzazione finalizzata al progressivo assorbimento nella pianta organica delle sedi farmaceutiche. Tale incertezza sulle sorti future delle parafarmacie costringe gli operatori di settore che hanno investito nelle nuove attività commerciali in una condizione di perdurante instabilità;
per questo motivo, appare irrinunciabile attivare un confronto serio e costruttivo sul tema del rapporto farmacie-parafarmacie, al fine di dare un assetto definitivo ad un servizio che appare per molti versi strategico per la tutela del fondamentale diritto alla salute dei cittadini;
martedì 22 febbraio 2011 si è svolta, presso la Commissione igiene e sanità del Senato, l'audizione dell'ANPI, l'Associazione nazionale parafarmacie italiane in merito alla proposta di legge S.863.
Nel corso della seduta, l'ANPI ha lasciato agli atti della commissione un documento con il quale si è
avanzata la proposta di liberalizzazione dei farmaci di fascia C. Un documento, ha precisato il presidente ANPI, Spolaore, condiviso da tutte le altre associazioni di categoria, eccetto una (l'Omnisalus) che, ritenendo ancora possibile portare a compimento il progetto di trasformare le parafarmacie in farmacie, non ha aderito alla proposta di liberalizzazione dei farmaci di fascia C;
i rappresentanti dell'ANPI hanno argomentato l'esigenza di procedere la liberalizzazione dei farmaci di fascia C, insistendo, oltre che sull'imprescindibilità del rapporto farmaco/farmacista, sulla complementarietà del servizio territoriale che le parafarmacie offrono rispetto alle farmacie, specie in quei luoghi dove più forte è la domanda e più carente è l'offerta di servizi della farmacia -:
quale sia l'orientamento del Ministro interrogato in merito alla problematica di cui in premessa ed,in particolare, quali iniziative il Ministro intenda adottare al fine di definire lo scenario giuridico in cui si trovano ad operare i soggetti che, in funzione del decreto-legge n. 223 del 2006 hanno già avviato l'esercizio di parafarmacie.
(4-11600) |
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