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STATUTO A.Gi.Far. SALERNO
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Luca AISFA

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Luca AISFA is offline 

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Interessi: Associazionismo Universitario presidente AISFA Salerno (Associazione Italiana Studenti Farmacia)
Impiego: Studente Farmacia
Sito web: http://www.aisfa.org


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MessaggioInviato: 19 Lug 2011 14:46:33    Oggetto:  STATUTO A.Gi.Far. SALERNO
Descrizione:
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STATUTO
A.Gi.Far. SALERNO

Art. 1
È costituita una Associazione denominata ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI della provincia di SALERNO, in abbreviazione “A.Gi.Far Salerno”.
Art. 2
L’associazione ha sede in Salerno, presso la sede dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Salerno.
Art. 3
L’associazione ha lo scopo di migliorare la condizione culturale e sociale dei giovani farmacisti.
Per realizzare i suoi scopi, l’associazione si propone di :
a) Promuovere l’adesione sincera dei giovani farmacisti e dei singoli soci ai dettami della deontologia professionale;
b) Unire i soci nello spirito di amicizia, collaborazione e reciproca comprensione;
c) Integrare, attraverso l’organizzazione e/o la partecipazione ai corsi, congressi e seminari, la preparazione del socio in tutti gli aspetti che possano essere utili ad una corretta e completa formazione professionale;
d) Stabilire rapporti di reciproca collaborazione con le organizzazioni dei farmacisti e con la realtà universitaria e sviluppare ove necessario, anche funzione propositiva nei loro confronti;
e) promuovere iniziative atte a sviluppare la crescita culturale dei farmacisti ed in particolare promuovere iniziative culturali, dibattiti, convegni, corsi ed incontri di studio e di aggiornamento professionale;
f) divulgare con tutti i mezzi ritenuti idonei, gli scopi dell’associazione;
g) promuovere e/o organizzare in collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati con l’Ordine dei Farmacisti, le Associazioni Sindacali delle categorie e con le Associazioni Universitarie, le attività di cui sopra oltre che ogni altra azione a sostegno delle attività professionali e rafforzare i legami di solidarietà tra le categorie, favorendone la reciproca conoscenza;
h) curare la pubblicazione di atti e lavori relativi allo scopo sociale direttamente o a mezzo terzi e provvedere alla relativa distribuzione e/o diffusione;
i) favorire tra i propri soci una conoscenza più approfondita dei problemi inerenti la categoria dei farmacisti;
j) collaborare con l’editoria di settore e con le riviste professionali;
k) promuovere iniziative sportive, turistiche e ricreative;
l) concorrere ad ampliare le funzioni del farmacista quale operatore sanitario sul territorio;
m) concorrere a rafforzare i rapporti di collaborazione e di solidarietà con strutture e organizzazioni sanitarie e sociali;
n) promuovere la costituzione di coordinamenti fra associazioni di giovani farmacisti e/o aderirvi;
o) l’Associazione aderisce alla FEDERAZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE GIOVANI FARMACISTI (Fen.A.Gi.Far.)
L’associazione non ha fini di lucro e speculativi.

Art. 4
Possono essere ammessi a far parte quali soci effettivi dell’Associazione tutti i laureati in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutica, non aventi età superiore a 41 anni. È consentita altresì, la presenza, tra i soci effettivi, degli studenti delle suddette Facoltà in misura comunque non superiore al 40 % del totale dei soci. Gli studenti potranno far parte del Consiglio Direttivo in misura non superiore al 40 % del totale dei Consiglieri ma agli stessi non potrà essere affidata la carica di Presidente e di vice-Presidente. Se si supera l’età prefissata per i soci ma si ricopre una carina all’interno del direttivo, il socio resta in carica fino al completamento del mandato.

Art. 5
Modalità di adesione :
a) la domanda di adesione redatta per iscritto, va indirizzata al Consiglio Direttivo che decide sull’ammissione;
b) la decisione di non ammissione del Consiglio è appellabile innanzi al collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla comunicazione;
Art. 6
I soci hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi sociali e di presentare proposte di iniziative attinenti agli scopi istituzionali dell’Associazione. Essi assumono l’impegno di contribuire al perseguimenti dei fini dell’Associazione. Ogni socio ha inoltre l’obbligo di frequentare regolarmente le riunioni, di versare all’Associazione la quota annuale, di osservare lo statuto e le deliberazioni degli organi sociali. In caso di trasgressione il Consiglio Direttivo deciderà di comminare le opportune sanzioni.

Art. 7
La misura della quota associativa è proposta dal consiglio direttivo nell’ultimo trimestre dell’anno precedente a quello in cui si riferisce, ed approvata dall’assemblea ordinaria alla prima seduta utile; il socio decade:
a) per mancato pagamento della quota annuale;
b) per espulsione in seguito a gravi motivi riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo, fatto salvo il ricorso al colleggio dei Probiviri, entro il termine di trenta (30) giorni dalla comunicazione del provvedimento;
Art. 8
Soci Benemeriti: sono gli associati che vengono ammessi a discrezione del Consiglio pur non possedendo i requisiti necessari, pagano la quota associativa, usufruiscono dei servizi e delle strutture dell’Associazione ma non hanno diritto di voto ne attivo ne passivo.
Art. 9
In caso di cessazione della qualità di socio o di dimissioni da parte di un associato che sia in carica in seno ad uno dei tre organi esecutivi (Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Collegio dei Probiviri), quest'ultimo verrà sostituito dal primo dei non eletti nelle liste elettorali di ciascun organo nelle ultime votazioni in ordine di tempo oppure viene sostituito dai membri residui del Consiglio per cooptazione con decisione a maggioranza assoluta. Il subentrante prende il posto dell'associato dimissionario. Qualora l'associato che raggiunga il quarantunesimo anno di età, rivesta anche cariche sociali, lo stesso durerà in carica fino a quando non scadrà il termine di durata della carica, pur se sia stato superato il quarantunesimo anno di età.
Art. 10
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Probiviri;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
e) Past president (di diritto membro del consiglio senza diritto di voto): il Past President è di diritto il Presidente del precedente mandato, è componente del Consiglio a tutti gli effetti ma non ha diritto al voto.

Art. 11
L’ASSEMBLEA: è l’organo deliberante dell’Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. È ammessa la delega scritta ma, un socio non può rappresentare più soci. Si riunisce almeno una volta all’anno e provvede, oltre alla discussione di argomenti attinenti agli scopi istituzionali:
a) alla nomina degli Organi Direttivi;
b) alla emanazione delle direttive di massima in ordine all’attività dell’Associazione;
c) all’approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo;
d) all’approvazione delle quote associative;
e) alla deliberazione sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione.

Art. 12
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 10 giorni, ad iniziativa dell’assemblea stessa o di almeno un terzo dei soci, con avviso scritto sul forum ufficiale dell’Ordine dei Farmacisti di Salerno, tramite mail o raccomandata postale con ricevuta di ritorno, indicando il luogo, l’ora della riunione e gli argomenti all’ordine del giorno. Nell’avviso sarà indicata l’eventuale seconda convocazione per il caso che la prima andasse deserta, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione. È ammessa, in caso di urgenza, la convocazione telefonica; in questi casi l’ordine del giorno non può che riguardare argomenti di carattere urgente e indilazionabile. L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo quando sia ritenuto necessario o su richiesta di un terzo dei soci. Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
Art. 13
L’avviso di convocazione per la discussione dei bilanci deve essere inviato almeno 20 giorni prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo e l’ora ove ogni socio potrà prendere visione del bilancio.
Art. 14
L’assemblea è presieduta dal Presidente che può delegare il Vice – Presidente.
Art. 15
Il Consiglio Direttivo è costituito da nove soci, di cui almeno due terzi laureati.
Art. 16
Il Consiglio Direttivo, è costituito da:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente;
c) Segretario;
d) Tesoriere;
e) Cinque consiglieri
f) Past president (di diritto membro del consiglio senza diritto di voto).

Art. 17
Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e amministra il patrimonio del centro, convoca l’assemblea straordinaria, provvede all’ammissione dei soci e alla decadenza dei soci stessi, promuove manifestazioni interne od esterne al centro, mantiene i rapporti con gli ordini professionali e con ogni altro ente o associazione, predispone annualmente il programma dell’associazione da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nella sua prima riunione annuale, segue le deliberazioni dell’assemblea e svolge e coordina tutte le iniziative necessarie per il conseguimento degli scopi sociali; sottopone annualmente all’assemblea una relazione sull’attività svolta ed il rendiconto economico, individua i delegati all’Assemblea Nazionale di Fen.A.Gi.Far., affida compiti organizzativi ed incarichi speciali ad associati e/o estranei.
Art. 18
Il Presidente, il Vice – Presidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti in seno al Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva all’insediamento del consiglio stesso.
Art. 19
Il Presidente ha rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni, dirige le attività dell’associazione, segue le deliberazioni del consiglio. In caso di assenza viene sostituito dal Vice-Presidente.
Art. 20
Il Segretario coadiuva il Consiglio Direttivo nell’espletamento di tutte le sue funzioni, dura in carica tre anni, rilascia i certificati associativi e provvede all’approntamento delle delibere del consiglio direttivo e dell’Assemblea; cura il tempestivo invio di circolari informative ai soci.
Art. 21
Il tesoriere resta in carica tre anni, detiene i fondi e ne tiene il conto dell’Associazione; è responsabile della Cassa Associativa, cura la riscossione delle quote associative.
a) I conti correnti che potranno essere aperti dal tesoriere devono essere intestati all’Associazione con firma disgiunta del Presidente e dello stesso tesoriere;
b) Ogni spesa deve essere autorizzata preventivamente dal tesoriere e/o presidente;
c) sottopone al consiglio direttivo unitamente al Presidente il rendiconto economico e finanziario dell’associazione dell’anno precedente e il bilancio preventivo;
d) dopo essere stati approvati dal Consiglio Direttivo, il rendiconto ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta dell’assemblea in modo da poter essere visionati liberamente da ciascun socio;
e) è in ogni caso vietato prevedere la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22
L’Associazione agisce con i mezzi finanziari che le derivano dalle quote annuali e dalle sovvenzioni di enti pubblici e privati e da ogni altro bene mobile o immobile eventualmente acquisito.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo decide sull’accettazione delle sovvenzioni.
Art. 24
Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri uno dei quali assume la carica da presidente; dura in carica tre anni; allo stesso spetta:
a) decidere sui ricorsi degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo di non ammissione;
b) decidere sui ricorsi degli associati avverso le delibere del Consiglio Direttivo di espulsione;
c) decidere sui ricorsi avverso i procedimenti elettorali di rinnovo delle cariche associative;
d) emettere il parere su tutte le questioni che gli fossero sottoposte dal Consiglio o dall’Assemblea;
e) il collegio esercita le sue funzioni senza formalità di procedura; redige per iscritto i suoi pareri e/o decisioni.

Art. 25
Il collegio dei Revisori dei Conti, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’assemblea; dura in carica tre anni; nomina al suo interno un presidente; controlla la gestione dell’Associazione ed in particolare:
a) controlla almeno una volta ogni sei mesi che le scritture contabili e le registrazione sui libri sociali siano regolarmente tenute;
b) collabora con il tesoriere ed il presidente della stesura dei bilanci;
c) redige la relazione sul bilancio da presentare all’assemblea.

Art. 26
Lo statuto può essere modificato soltanto dall’assemblea con voto favorevole della maggioranza dei soci in prima convocazione e della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
Art. 27
Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato soltanto dall’assemblea con le maggioranze di cui all’articolo precedente che provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale.
Art. 28
Tutte le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito e non danno diritto ad alcun compenso.
Art. 29
Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad emanare un regolamento per l’esecuzione del presente statuto, di cui farà parte integrante.
Art. 30
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento a quanto stabilito dal codice civile e dalle leggi vigenti.
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MessaggioInviato: 19 Lug 2011 14:46:33    Oggetto: Adv






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MessaggioInviato: 19 Lug 2011 16:03:01    Oggetto:  
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Una nota di merito "speciale" al nostro "grande" Segretario che si e' digitalizzato tutto lo Statuto con le modifiche ratificate in Assemblea. Grazie Luca!
_________________
Consigliere dell'Ordine dei Farmacisti di Salerno
Presidente Agifar Salerno
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